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Trasporto ferroviario, in vigore da oggi il Regolamento Comunitario

Data: 03/12/2009 - Ora: 11:37
Categoria: Economia

Trasporto ferroviario, in vigore da oggi il Regolamento Comunitario

Quando, invece, il ritardo è compreso tra 60 e 119 minuti il passeggero, fermo restando il diritto al trasporto, ha diritto al risarcimento minimo pari al 25% del prezzo del biglietto. Se il ritardo è pari o superiore a 120 minuti il risarcimento minimo è del 50% del costo del biglietto.

Entra in vigore oggi il regolamento comunitario n. 1371/2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. In una materia nella quale fino ad oggi hanno spesso regnato incertezza e confusioni, vengono finalmente fissati alcuni punti fermi. Viene innanzitutto sancito il diritto all'informazione da parte del passeggero. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti devono fornire informazioni al passeggero prima e durante il viaggio.

Tra quelle dovute prima del viaggio vi sono le condizioni generali applicabili al contratto: orari e condizioni per il viaggio più veloce, per la tariffa più bassa, accessibilità e disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, accessibilità e relative condizioni per le biciclette, attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto, procedure per i bagagli smarriti e procedura per la presentazione dei reclami. Tra le informazioni che devono essere fornite durante il viaggio ci sono i servizi a bordo, i ritardi, le principali coincidenze, le questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri.

Le imprese ferroviarie sono poi responsabili nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo. Il trasportatore è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio nonché quelle necessarie per avvisare le persone che attendono il viaggiatore. Qualora il ritardo sia contenuto in 60 minuti il passeggero non ha diritto al risarcimento. Quando, invece, il ritardo è compreso tra 60 e 119 minuti il passeggero, fermo restando il diritto al trasporto, ha diritto al risarcimento minimo pari al 25% del prezzo del biglietto. Se il ritardo è pari o superiore a 120 minuti il risarcimento minimo è del 50% del costo del biglietto.

I passeggeri titolari di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni del servizio hanno diritto ad un indennizzo. Degne di particolare importanza anche le disposizioni a favore delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, per le quali sono fissate l'obbligo di informazione, accessibilità, assistenza nelle stazioni ferroviarie e assistenza a bordo. Infine è previsto il diritto dei passeggeri di presentare reclami ai quali l'impresa ferroviaria è tenuta a dare risposta motivata entro un mese. "Si apre un nuovo fronte per la tutela dei passeggeri dei treni e, come è accaduto nel trasporto aereo, è prevedibile che ci si scontrerà con la riluttanza degli operatori a riconoscere i diritti degli utenti. Ma ne siamo certi, com'è accaduto in quel settore, anche in questo, giorno dopo giorno i diritti dei passeggeri saranno sempre più concreti ed attuati" ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti di Confconsumatori.

www.confconsumatori.it

ufficiostampa@confconsumatori.it

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