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Piano Casa, proposta di legge della Confartigianato di Lecce per modificare i termini

Data: 27/10/2009 - Ora: 09:00
Categoria: Economia

Piano Casa, proposta di legge della Confartigianato di Lecce per...

Proposta di modifica alla L.R. Regione Puglia n. 14 del 30/07/2009 pubblicata sul B.U.R.P. n. 119 del 3/8/2009 Relazione illustrativa

La proposta di modificare la L.R. Regione Puglia n.14/2009 è dettata dall'esigenza di rimuovere o mitigarne i vincoli e le restrizioni e di ridurne l'onerosità. In particolare, è molto sentita l'esigenza di consentire gli interventi previsti anche su edifici non residenziali. Il tessuto urbano dei comuni pugliesi vede infatti coesistere, nelle medesime aree, abitazioni, esercizi di vicinato, laboratori artigianali ed uffici. In una realtà urbana di questo tipo, la limitazione degli interventi ai soli edifici residenziali (artt. 3 e 4 ): contraddice l'obiettivo della legge di migliorare il patrimonio edilizio esistente; costituisce un freno ad un reale intervento di contrasto alla crisi economica, mediante un riavvio dell'attività edilizia; discrimina immotivatamente le attività commerciali ed artigianali.

Per rendere effettivamente utilizzabili gli incentivi volumetrici previsti dalla legge, è poi opportuno limitarne l'onerosità, prevedendo la possibilità per i Comuni di ridurre il contributo di costruzione (art. 5 punto 3 lett. a) ed eliminando l'obbligo di cessione delle aree a standard o della loro monetizzazione (art. 5 punto 3 lett. b), almeno per gli interventi di ampliamento.

Per quanto riguarda i parcheggi, è opportuno correggere la formulazione attuale che prevede, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, il reperimento dei relativi spazi con riferimento sia alla volumetria preesistente sia all'aumento volumetrico (art. 5 punto 3 lettera c), ed estendere la possibilità di monetizzazione, nel caso in cui sia impossibile reperire le aree, anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, altrimenti irrealizzabili (art. 5 punto 4). Infine, è necessario intervenire anche sul regime delle esclusioni, con riferimento al divieto assoluto di intervento sugli immobili ubicati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 6 punto 1 lett. f), salva la possibilità per i comuni di individuare immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi sui quali consentire gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione (art. 6 punto 2 lett. d).

Così come formulata la norma è eccessivamente limitativa, praticamente inattuabile e contraddittoria con le finalità della legge. Non si comprende infatti perché non si debba consentire un piccolo ampliamento, purché compatibile dal punto di vista paesaggistico, su immobili già esistenti e a loro volta compatibili. Così come è contraddittorio consentire i piccoli ampliamenti per gli immobili individuati dai Comuni come contrastanti con le qualità paesaggistiche dei luoghi: in tali casi infatti, per perseguire l'obiettivo di riqualificazione urbana, dovrebbe consentirsi solo l'intervento di demolizione e ricostruzione.

E' molto più agevole, ribaltando l'impostazione legislativa, consentire in linea generale gli interventi incentivati nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, stabilendo in linea di principio che gli interventi sono assentibili solo se ritenuti compatibili dal punto di vista paesaggistico e demandando ai Comuni: l'individuazione degli immobili esclusi; la regolamentazione degli interventi. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali estesi classificati "A" e "B" dal PUTT, l'esclusione sembra coinvolgere anche i "territori costruiti", che invece, se già perimetrati, devono poter beneficiare degli incentivi (art. 6 punto 1 lettera g). Con le modifiche proposte si ritiene che la L.R. 14/2009 potrà effettivamente perseguire gli obiettivi dichiarati.

Proposta di legge "MODIFICHE ALLA L.R. N. 14 DEL 30/7/2009"

Art. 1 - Il titolo della L.R. n. 14/2009 è così modificato: "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio"

Art. 2 - Il punto 1 dell'art. 3 della L.R. n. 14/2009, sino alla frase "con le modalità seguenti", è così modificato: 1. Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m3: gli edifici residenziali uni-bifamiliari; gli edifici residenziali plurifamiliari di volumetria non superiore a 1.000 m3; gli edifici non residenziali di volumetria non superiore a 1.000 m3 destinati ad attività artigianali e/o commerciali o ad uffici; di edifici a destinazione d'uso mista di volumetria non superiore a 1.000 m3, nei quali la parte non residenziale sia destinata ad attività artigianali e/o commerciali o ad uffici; con le modalità seguenti:"

Art. 3 - Il punto 1 dell'art. 4 della L.R. n. 14/2009 è così modificato: "1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge: di edifici destinati a residenza; di edifici non residenziali di volumetria non superiore a 1.000 m3 destinati ad attività artigianali e/o commerciali o ad uffici; di edifici a destinazione d'uso mista di volumetria non superiore a 1.000 m3, nei quali la parte non residenziale sia destinata ad attività artigianali e/o commerciali o ad uffici;

Art. 4 - Alla fine della lettera a) del punto 3 dell'art. 5 della L.R. n. 14/2009 è aggiunto il seguente comma: "I Comuni hanno facoltà di ridurre l'ammontare del contributo di costruzione, sino al massimo del 50 per cento, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Art. 5 - All'inizio della lettera b) del punto 3 dell'art. 5 della L.R. n. 14/2009 è aggiunta la seguente frase: "solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'art. 4" Art. 6 - La lettera c del punto 3 dell'art. 5 della L.R. n. 14/2009 è cosi modificata: "c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato (m2) ogni 10 m3 della volumetria realizzata con l'ampliamento o con la ricostruzione. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo;"

Art. 6 - All'inizio del punto 4 dell'art. 5 della L.R. n. 14/2009 è eliminata la seguente frase: "Solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'art. 3,"

Art. 7 - Il punto 6 dell'art.5 della L.R. n. 14/2009 è così modificato: "Gli interventi previsti dagli art. 3 e 4 seguono la destinazione d'uso dell'edificio principale. In caso di edifici a destinazione d'uso mista, la percentuale destinata ad uso abitativo dopo gli interventi non può essere inferiore a quella preesistente."

Art. 8 - La lettera f) del punto 1 dell'art. 6 della L.R. n. 14/2009 è così modificata: "f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, così come da ultimi modificati dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, quando l'intervento proposto non sia compatibile con le qualità paesaggistiche dei luoghi. I Comuni, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano le condizioni di compatibilità paesaggistica, con specifico riferimento sia alle parti strutturali, sia alle finiture materiali sia ai tipi architettonici."

Art. 9 - La lettera g) del punto 1 dell'art. 6 della L.R. n. 14/2009 è così modificata: "g) negli ambiti territoriali estesi classificati "A" e "B" dal piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000, n. 1748, salvi i "territori costruiti" così come definiti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT e già perimetrali con deliberazione del Consiglio Comunale;"

Art. 10 - La lettera d) del punto 2 dell'art. 6 della L.R. n. 14/2009 è così modificata: d) l'individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo "B" del PUTT/P, approvato con del. giunta reg. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, solo gli interventi di cui 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati conformemente al regolamento di cui all'art. 6 lettera f) comma secondo della presente legge."

Art. 11 - Tutti i termini previsti dalla L.R. n. 14/2009 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

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