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Data: 07/11/2012 - Ora: 10:56
Categoria:
Tecnologia
Tale obbligo decorre dal 20 ottobre 2012 ed è stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
E' obbligatorio per le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale obbligo decorre dal 20 ottobre 2012 ed è stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, invece, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013.
Analogamente a quanto previsto per le società, l'Ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Autore: Maria Nocera
Data: 05/10/2023
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di Maria Nocera
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