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Data: 01/12/2009 - Ora: 09:02
Categoria:
Economia
Non è casuale, difatti, che da gennaio 2008 a maggio 2009, la G.d.F. abbia attivato, su delega dell’Autorità giudiziaria, numerosi filoni di indagine per ipotesi di truffa, appropriazione indebita e falso.
E' scaduto nei giorni scorsi il termine fissato al 30 ottobre 2009 per eventuali osservazioni allo schema di Regolamento, a consultazione pubblica, emanato in tema di contrattazione in finanza derivata da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il provvedimento, ancora in forma provvisoria, è quello previsto in attuazione dell'art.62 del Decreto legge n. 112/2008, come modificato dalla Legge Finanziaria 2009 (art.3 della Legge n.203/2008). Paletti rigidi vengono fissati con riferimento alle operazioni ammissibili.
Oltre allo "swap di tasso di cambio", obbligatorio in caso di indebitamento in monete diverse dall'euro, sono ammessi, esclusivamente: lo swap di tasso di interesse; il forward rate agreement; l'acquisto di un cap o di un collar. Opzioni queste con cui l'acquirente si cautela da aumenti del tasso di interesse oltre un livello stabilito (cap) o si garantisce da un'oscillazione dei tassi tra un minimo ed un massimo definito (collar). A condizione, con riferimento a quest'ultima operazione, che il relativo valore equo alla data di acquisto non risulti negativo.
Sono, viceversa, ritenute vietate quelle operazioni in derivati che: non siano effettuate in corrispondenza di passività effettivamente dovute; prevedano ulteriori componenti derivate; siano riferite a tassi di interesse diversi dai parametri dell'area euro; fissino tassi di interesse predeterminati in crescita ed abbiano una scadenza successiva a quella della passività sottostante. Viene espressamente sancito l'obbligo che le operazioni in derivati siano informate alla massima trasparenza.
Pertanto, costituirà parte integrante del contratto un allegato, in lingua italiana, con espressa specificazione di una fitta serie di dati, quali : il debito oggetto di copertura; il portafoglio finanziario ante e post la stipula dell'operazione; la data di scadenza della passività sottostante; i flussi di cassa, positivi e negativi, generati; l'eventuale upfront, al momento della stipula; il valore dei flussi di cassa del portafoglio finanziario alla data di scadenza; il costo implicito dell'operazione in derivati, riferita alla data di scadenza. Dovrà anche essere fornita, unitamente al valore equo (il cd. ‘fair value') dell'operazione alla data di sottoscrizione ed agli elementi base che caratterizzano il portafoglio finanziario strutturato, una rappresentazione, in forma sia numerica che grafica, dei risultati delle simulazioni numeriche che identificano il costo implicito della medesima operazione. Insomma, nel set informativo da fornire agli Enti territoriali dovrà necessariamente entrare anche il confronto (di tipo probabilistico) tra la situazione finanziaria dell'Ente prima e dopo la stipula del contratto.
Tale approccio metodologico, che costituisce un'estensione del criterio tecnico-quantitativo già adottato dalla Consob nella vigilanza di trasparenza risk-based sugli OICR aperti e dei prodotti assicurativi rami III e V, introduce un'informativa di elevato valore segnaletico degli aspetti di onerosità ed opportunità di stipula del contratto derivato, non particolarmente gravosa per gli intermediari che già ricorrono a tali soluzioni modellistiche per la loro operatività tipica.
Se, dunque, va accolto con favore lo sforzo di introdurre regole che consentano all'Ente territoriale, in prima battuta, ed agli Organi di controllo, in sede di successiva verifica, di riscontrare con immediatezza nel contratto (e solo nel contratto) una serie di informazioni necessarie per comprenderne la legittimità giuridica, la convenienza economica e la correttezza dell'intermediario, tuttavia, va valutata con qualche riserva la disposizione che affida le garanzie di competenza dell'Ente pubblico ad una semplice dichiarazione, in calce al contratto, resa da parte della persona incaricata della sottoscrizione, in nome e per conto dell'Ente, di aver pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione.
La stessa Corte dei Conti aveva espresso le proprie perplessità al riguardo, rilevando che sussisterebbero dubbi in ordine alla validità di siffatta clausola, in assenza della prova dell'effettiva competenza di chi ha concluso il contratto e, più in generale, dell'Ente stesso (vedasi il documento predisposto dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti per l'audizione, tenutasi il 18 febbraio 2009, presso la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato, nell'ambito dell'indagine sull'uso e la diffusione degli strumenti di finanza derivata nelle Pubbliche Amministrazioni). L'obiettivo di una puntuale regolamentazione della contrattazione in prodotti derivati nelle Regioni e negli Enti locali si impone, oggi, con particolare urgenza. Non è casuale, difatti, che da gennaio 2008 a maggio 2009, la G.d.F. abbia attivato, su delega dell'Autorità giudiziaria, numerosi filoni di indagine per ipotesi di truffa, appropriazione indebita e falso. Contestualmente ad accertamenti, in materia di spesa pubblica, delegati dalle Procure Regionali della Corte dei Conti, alla ricerca di responsabilità per danni erariali da parte di funzionari ed amministratori locali.
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