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Data: 21/11/2009 - Ora: 09:01
Categoria:
Economia
Un paniere produttivo di alta qualità che si avvale di 38 oli a denominazione di origine controllata e ad indicazione geografica protetta
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Premesso che,
il Made in Italy agroalimentare nel suo insieme è il secondo settore all'interno del sistema economico nazionale preceduto unicamente dal manifatturiero. Un comparto ricco di eccellenze, di distintività, di storia e di valori materiali e immateriali legati ai territori nazionali e capace di attivare, nel suo complesso, circa il 15 per cento del prodotto interno lordo nazionale (PIL); l'Italia è il secondo Paese produttore ed esportatore di olio d'oliva, può contare su un tessuto produttivo di un milione di aziende agricole, 6.300 frantoi e 500 varietà di olive autoctone.
Un paniere produttivo di alta qualità che si avvale di 38 oli a denominazione di origine controllata e ad indicazione geografica protetta; il Regolamento della Commissione Europea n. 1019/2002 ha introdotto la normativa per l'olio d'oliva, in base alla quale l'etichetta deve contenere obbligatoriamente: la denominazione di vendita; il nome o la ragione sociale del produttore; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; la quantità di prodotto; il termine minimo di conservazione; il lotto di produzione; il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 ottobre 2007, al fine di assicurare la rintracciabilità dell'olio di oliva vergine ed extravergine ha reso obbligatorio indicare nell'etichetta anche lo Stato nel quale le olive sono state raccolte e lo stato dove è situato il frantoio da cui l'olio viene estratto; secondo il citato Decreto Ministeriale è vietato commercializzare in Italia prodotti che non riportino in etichetta le indicazioni di provenienza di cui sopra se la mancanza di dette indicazioni è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza del prodotto; il citato Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2007 ha avviato il percorso comunitario culminato con l'approvazione regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione che ha modificato il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio; il citato regolamento (CE) n. 182/2009 ha introdotto, a partire dal primo luglio 2009, l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dello Stato Membro da cui provengono le olive utilizzate per la produzione di olio vergine ed extravergine di oliva; considerato inoltre che: Il comma 4-quater dell'articolo 4 della legge 81/2006 dispone il divieto ai pubblici esercizi quali ristoranti, pizzerie, ecc di proporre al consumo olio d'oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente; ci sono segnalazioni sul territorio nazionale che indicano la diffusione del fenomeno legato alla somministrazione al consumo nei pubblici esercizi di olio d'oliva non etichettato conformemente alla normativa vigente; tutto ciò premesso e considerato:
si chiede di sapere, dal Ministro in indirizzo, se è a conoscenza del fenomeno diffuso legato alla somministrazione al consumo nei pubblici esercizi di olio d'oliva non etichettato conformemente alla normativa vigente; quali provvedimenti urgenti intende adottare per intensificare l'attività di controllo necessaria al rispetto delle disposizioni normative introdotte dal citato comma 4-quater articolo 4 della legge 81/2006; quali iniziative intende adottare per garantire e monitorare il rispetto e l'effettiva attuazione sul mercato nazionale della normativa comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 182/2009 che, a partire dal primo luglio 2009, ha introdotto l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dello Stato Membro da cui provengono le olive utilizzate per la produzione di olio vergine ed extravergine di oliva, adottando iniziative di controllo nei pubblici esercizi e nella grande distribuzione organizzata. MONGIELLO - PROCACCI - ANDRIA - BUBBICO
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