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Sanità, la Consulta boccia la legge "Illegittime le nuove assunzioni"

Data: 24/11/2010 - Ora: 17:19
Categoria: Politica

Sanità, la Consulta boccia la legge "Illegittime le nuove...

Lo ha deciso la Corte Costituzionale che, con la sentenza n.333 scritta dal giudice Sabino Cassese

Per la Corte costituzionale, la legge della Regione Puglia "non rispetta i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica" Una seduta del consiglio regionale. E' illegittima, in quanto "non rispetta i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica", la legge della Regione Puglia che un anno fa ha previsto che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio sanitario negli anni 2009 e 2010 venissero integralmente impiegati per nuove assunzioni del personale sanitario.

Lo ha deciso la Corte Costituzionale che, con la sentenza n.333 scritta dal giudice Sabino Cassese, ha bocciato l'art.1 commi 1,2,3 e 4 della legge regionale n. 27 del 2009. La Consulta ricorda che in base ai principi concordati in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome, "gli enti del servizio sanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento per ciascuno degli anni" che vanno dal 2007 al 2012.

La legge regionale impugnata dal governo dinanzi alla Corte Costituzionale, invece, "pur richiamando i principi stabiliti dalla legislazione dello Stato, prevede, mediante la riutilizzazione integrale dei minori costi derivanti dalle cessazioni, un meccanismo che - sottolinea la Consulta - con essi è in contrasto". La circostanza poi che la Regione Puglia - aggiunge la Corte - abbia modificato per ben due volte la disciplina censurata (dapprima prevedendo una decurtazione delle dotazioni organiche e, successivamente, introducendo il cosiddetto blocco del 'turn-over' per il triennio 2010-2012) costituisce una ulteriore prova che la disposizione impugnata non diminuisce la spesa".

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