Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
Data: 10/06/2011 - Ora: 08:54
Categoria:
Politica
Al via le nuove norme per pubblico e privato
Si parte dal riconoscimento del diritto al rientro al lavoro anticipato ] salvo preavviso di 10 giorni ] per le lavoratrici che lo richiedono dopo un aborto o la morte prematura del bambino (articolo 2) e si chiude con il riconoscimento che la normativa speciale sui riposi, in caso di adozione e affidamento, sarà valida per tutto il primo anno di ingresso del minore in famiglia e non più nel primo anno di via del bambino (articolo 8). Permessi che per i dipendenti pubblici assegnati temporaneamente ad altra sede, si applicheranno entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dalla sua età.
Il congedo parentale per i genitori di bambini disabili (articolo 3) potrà invece essere prolungato. Ma seguendo una griglia precisa: per ogni minore con handicap in situazioni di gravità, uno dei due genitori ha ora il diritto al prolungamento del congedo parentale entro l'ottavo anno di vita del bambino e i genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del congedo (6 mesi per la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme), in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di tre anni complessivi; si prevede un prolungamento del congedo anche nel caso in cui uno dei due genitori debba assistere il minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.
Nuove regole anche per il congedo per l'assistenza a un portatore di handicap grave (articolo 4) che sancisce il diritto, di entrambi i genitori anche adottivi, di fruire dei permessi alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese fino a un massimo di 2 anni (per ogni genitore) nell'arco dell'intera vita lavorativa. Il permesso vale anche se l'assistito non è un figlio ma un parente (di primo o secondo grado) ma solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti. In questo caso chi assiste il disabile che vive a oltre 150 chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi effettivamente sostenuti (articolo 6). Norme di semplificazione, infine, sui congedi retribuiti per cura dei lavoratori con invalidità (fino a 30 giorni l'anno) e sui congedi straordinari per studio dei dipendenti pubblici ammessi a concorsi per dottorato. Valgono una sola volta e il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, dovrà restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
Data: 10/01/2023
La Via Appia Regina Varium, candidata a Patrimonio Unesco
Data: 19/12/2022
Nuovo treno regionale Lecce-Bari in un'ora e ventitre minuti
Data: 24/11/2016
Referendum Costituzionale: Le ragioni per una scelta
di Maria Nocera
Sede amministrativa:
Via 95° Rgt. Fanteria, 70
73100 Lecce
Tel. 0832 34 40 41
Fax 0832 34 02 28
info@sudnews.tv
Editore: ClioCom
Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Lecce
31 Agosto 1995 n. 617
ClioCom © 2025
Clio S.r.l. Lecce
Tutti i diritti riservati