Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.


Home Page

Riforma sui congedi, la legge 104 è stata rivista

Data: 10/06/2011 - Ora: 08:54
Categoria: Politica

Riforma sui congedi, la legge 104 è stata rivista

Al via le nuove norme per pubblico e privato

Con le nuove norme, il testo è snello (nove articoli in tutto), approvate ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, l'obiettivo è quello di semplificare i permessi per congedi ma anche di restringere illeciti e abusi.

Si parte dal riconoscimento del diritto al rientro al lavoro anticipato ] salvo preavviso di 10 giorni ] per le lavoratrici che lo richiedono dopo un aborto o la morte prematura del bambino (articolo 2) e si chiude con il riconoscimento che la normativa speciale sui riposi, in caso di adozione e affidamento, sarà valida per tutto il primo anno di ingresso del minore in famiglia e non più nel primo anno di via del bambino (articolo 8). Permessi che per i dipendenti pubblici assegnati temporaneamente ad altra sede, si applicheranno entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dalla sua età.

Il congedo parentale per i genitori di bambini disabili (articolo 3) potrà invece essere prolungato. Ma seguendo una griglia precisa: per ogni minore con handicap in situazioni di gravità, uno dei due genitori ha ora il diritto al prolungamento del congedo parentale entro l'ottavo anno di vita del bambino e i genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del congedo (6 mesi per la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme), in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di tre anni complessivi; si prevede un prolungamento del congedo anche nel caso in cui uno dei due genitori debba assistere il minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

Nuove regole anche per il congedo per l'assistenza a un portatore di handicap grave (articolo 4) che sancisce il diritto, di entrambi i genitori anche adottivi, di fruire dei permessi alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese fino a un massimo di 2 anni (per ogni genitore) nell'arco dell'intera vita lavorativa. Il permesso vale anche se l'assistito non è un figlio ma un parente (di primo o secondo grado) ma solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti. In questo caso chi assiste il disabile che vive a oltre 150 chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi effettivamente sostenuti (articolo 6). Norme di semplificazione, infine, sui congedi retribuiti per cura dei lavoratori con invalidità (fino a 30 giorni l'anno) e sui congedi straordinari per studio dei dipendenti pubblici ammessi a concorsi per dottorato. Valgono una sola volta e il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, dovrà restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.

Invia commento

Commenti su questo articolo

Documenti

Link

Risorse correlate

Ultimi video della categoria

Ultime notizie della categoria

BitMeeting - Organizza le tue riunioni quaificate on-line

BitMeeting - Organizza le tue riunioni quaificate on-line

Banner AIL Salento

Banner AIL Salento

CARLA E ANNACHIARA QUARTA

CARLA E ANNACHIARA QUARTA
Torna a inizio pagina
RECAPITI E INFO

Sede amministrativa:
Via 95° Rgt. Fanteria, 70
73100 Lecce
Tel. 0832 34 40 41
Fax 0832 34 02 28 

info@sudnews.tv

Privacy Policy
Cookie Policy

SUDNEWS

Editore: ClioCom
Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Lecce
31 Agosto 1995 n. 617

ClioCom © 2025
Clio S.r.l. Lecce
Tutti i diritti riservati