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Data: 31/01/2011 - Ora: 10:06
Categoria:
Economia
La Cassazione dice che "la periodicita’ del tributo, rapportato all'anno solare, non assume alcuna rilevanza ai fini dell'identificazione
In merito alla replica da parte di Attilio Monosi, assessore al Bilancio del Comune di Lecce, alll'appello dell'Aduc di Lecce, "non possiamo che essere d'accordo con lui quando evoca una sentenza di Cassazione perche' l'amministrazione vi si possa adeguare e far pagare un'unica sanzione per chi ha evaso il tributo Tarsu. La sentenza c'e' gia' ed e' dello scorso luglio!!" Vediamo un po' cosa e' accaduto. L'assessore sostiene che l'amministrazione comunale di Lecce ha aderito ad un'interpretazione delle norme sanzionatorie che prevede la possibile applicazione di una sanzione per ogni anno di trasgressione e non una unica -maggiorata- per tutto il periodo, non-interrotto, di compimento dell'illecito.
Una "licenza" -a nostro avviso- che va contro la legge (art. 12 l. n. 472/97) che, per l'appunto, sia nel caso d'unico avviso per piu' anni, sia nel caso di piu' avvisi notificati contestualmente, prevede una sanzione unica. Dobbiamo entrare in un ginepraio di ricorsi e relativo intasamento della giustizia amministrativa? L'Aduc -in virtu' di certezza del diritto e della sanzione- e' disponibile, ma e' lo stesso Monosi che ci offre la possibilita' di non farlo. La Cassazione dice che "la periodicita' del tributo, rapportato all'anno solare, non assume alcuna rilevanza ai fini dell'identificazione, stabilita dalla norma, del momento dell'interruzione della continuazione con quello della contestazione dell'illecito, dal quale opera l'attenuazione del rigore del cumulo materiale delle sanzioni". (Cass. 10 luglio 2010 n. 16051). Proprio perche' lo stesso Monosi sostiene che "quando ci sara' sentenza di Cassazione in merito ci adegueremo a quanto dira' il giudice supremo" e visto che questa pronuncia c'e', lo stimoliamo ad adeguarsi di conseguenza, annullando gli illegittimi avvisi di accertamento.
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