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Privacy e sanita'. Non vale in ambito lavorativo

Data: 03/08/2012 - Ora: 11:06
Categoria: Lifestyle

Sanità

Appare di estremo interesse parlare di questa sentenza in quanto molto importante anche per il mondo digitale

È quanto emerge dalla sentenza 13914/12, pubblicata il 2 agosto dalla prima sezione civile della Cassazione. Non sarà risarcito per la privacy violata il lavoratore che lamenta un trattamento illecito dei suoi dati sensibili nell'ambito di una causa che lo opponeva al datore. Appare di estremo interesse parlare di questa sentenza in quanto molto importante anche per il mondo digitale. Pensiamo alle pubbliche amministrazioni e alla massa di dati anche sanitari archiviati ogni giorno in relazione ai propri dipendenti. Il lavoratore, protagonista della pronunzia, aveva depositato nel fascicolo d'ufficio del tribunale dei documenti afferenti al proprio stato di salute e poi era stata eseguita la CTU.

Il datore per opporsi alle conclusioni del perito del tribunale aveva dato incarico a un famoso psichiatra di esprimere una valutazione della CTU. Per far questo l'esperto si era basato anche sui dati sanitari depositati dal lavoratore che paradossalmente da documenti a difesa finiscono per essere documenti utilizzati da parte avversaria. Così facendo il datore riesce a rovesciare la CTU. Tuttavia il lavoratore non si da' per vinto e presenta ricorso per violazione del dato sensibile della salute trattato dall'illustre psichiatra di controparte.

Il contenzioso finisce in Cassazione che respinge la tesi del lavoratore e accoglie le argomentazioni avversarie secondo cui la difesa di un proprio diritto in giudizio ex art. 24 Cost. certe volte prevale sul diritto alla tutela della riservatezza anche sul dato sensibile qual è quello della salute. Ovviamente il tutto in ipotesi assolutamente circostanziate. In questo caso infatti il dato sanitario era già nel fascicolo di ufficio in quanto prodotto dallo stesso lavoratore e con il divieto assoluto di comunicazione a terzi estranei al procedimento giudiziario. Ciò significa che questo trattamento è valido purchè le informazioni sanitarie rimangano fra le parti, i difensori, il giudice, gli ausiliari e i consulenti tecnici.

Autore: Maria Nocera

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