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Nessun condono per le cartelle esattoriali

Data: 12/10/2011 - Ora: 09:05
Categoria: Cronaca

Non rientrano nella recente normativa sulla definizione delle liti pendenti (cd "condono") i ricorsi relativi a ruoli e cartelle esattoriali, anche in caso di omesso versamento di tributi.

A tali conclusioni è giunta una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sent. CTP di Reggio Emilia n.155/04/11), la quale sostanzialmente chiarisce che il recente condono, previsto dal DL n.98/2011, riguarda esclusivamente i provvedimenti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e non quelli relativi alla fase della riscossione (come ad esempio le cartelle esattoriali). La Commissione Tributaria, inoltre, ha chiarito che la norma, prevedendo la definizione delle liti pendenti al 1^ maggio 2011 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, fa espresso rinvio all'articolo 16 della legge n.289/2002 che, in sintesi, definisce lite pendente "quella in cui è parte l'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione".

Alla luce di ciò, appare dunque coerente la decisione dei giudici di Reggio Emilia di escludere le cartelle esattoriali – come nella fattispecie esaminata – anche se esse riguardano l'omesso versamento di imposte (il cosiddetto accertamento ex art. 36bis del DPR n.600/73) e dunque anche quando prima della cartella il contribuente non riceve alcun accertamento dall'Ufficio. Ovviamente, il motivo della mancata notifica di un atto precedente deriva dal fatto che la cartella in questo caso non rappresenta altro che la riscossione di quanto già dichiarato dal contribuente (in fase di dichiarazione dei redditi) e successivamente non versato o versato solo in parte. Tale pronuncia, infine, appare in linea anche con le indicazioni fornite dalla Suprema Corte sul tema (si veda la sentenza della Corte di Cassazione n.19533/2000).

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