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Data: 08/09/2009 - Ora: 10:09
Categoria:
Cronaca
Si tratta di un uomo che da tre anni non riesce più, in nessun modo, ad avere rapporti con la figlia. È la ragazza che si rifiuta, a quanto pare, di vederlo perché era venuta a conoscenza che il padre aveva firmato una denuncia contro la madre
Una sentenza che farà discutere e che porà fare scuola. Un bimbo ha il diritto di vedere o di non vedere il genitore a cui non è stato affidato. Lo sostengono i giudici della sezione promiscua della Corte d´appello di Lecce in una sentenza secondo cui il figlio di marito e moglie separati è libero di decidere, anche qualora fosse ancora minorenne, se incontrare il papà, o la mamma, "non affidatario". La storia destinata a fare esplodere un caso spigoloso è quella di una bambina che oggi ha 12 anni e che era stata data in affidamento condiviso alla madre. La donna vive in Puglia, mentre l´ex compagno abita e lavora a Modena. Si tratta di un uomo che da tre anni non riesce più, in nessun modo, ad avere rapporti con la figlia. È la ragazza che si rifiuta, a quanto pare, di vederlo perché era venuta a conoscenza che il padre aveva firmato una denuncia contro la madre. La battaglia legale sembra destinata ad andare avanti.
Il genitore «rinnegato» sceglie di presentare un esposto al Csm sottolineando che il verdetto dei magistrati salentini sarebbe in contrasto con la convenzione Onu sui "Diritti del fanciullo" e con un dispositivo recente emesso dalla Cassazione. La Corte di appello di Lecce, in particolare, aveva revocato l´ammonimento che era stato inflitto dal tribunale civile di Brindisi alla madre affidataria della bimba. Era accaduto, secondo quanto sarebbe stato accertato, che la signora avrebbe violato le disposizioni del giudice della separazione e portato con sé in vacanza la figlia piccola invece di affidarla all´ex coniuge. Per giustificarsi, poi, aveva sostenuto che la bambina preferiva andare in vacanza con lei. I magistrati salentini comunque è come se non volessero calcare la mano e con la stessa sentenza confermano l´affidamento condiviso della dodicenne. Sempre che la bimba accetti di riabbracciare il papà. Ancorché la madre avesse reclamato, senza successo, quello cosiddetto esclusivo. Nonostante questa decisione, per il padre il provvedimento lede alcuni principi della convenzione Onu sui "Diritti del fanciullo": laddove, ad esempio, si sostiene che «il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di una cura particolari»; e, ancora, che le sue opinioni devono essere prese in considerazione «tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità»; per finire con il richiamo alla «responsabilità comune» dei genitori nell´educare il fanciullo. Sempre secondo il padre della bimba, la stessa sentenza marcia nella direzione opposta a quella resa nota l´8 luglio scorso dalla sesta sezione della Cassazione in cui si sostiene questa tesi: "Risponde penalmente la madre che, eludendo il provvedimento del giudice civile in ordine all´affidamento del minore, impedisca al padre di tenerlo con sé durante le vacanze nel periodo stabilito".
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