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Divieto di vendere o somministrare alcolici su spazi pubblici aperti

Data: 29/07/2009 - Ora: 10:34
Categoria: Cronaca

Divieto di vendere o somministrare alcolici su spazi pubblici aperti

A rischio feste e sagre paesane

Da oggi sarà vietato vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei ristoranti e dei bar. Per esemplificare, la vendita di una lattina di birra nel box alimentari di un mercato rionale costerà all'operatore una sanzione di 4.000 euro; la vendita di bottiglie di vino, in una mercato locale o in una sagra in cui si commercializzano prodotti tipici, sarà punita con la stessa pena. Per la vendita di alcolici oltre le ore 24, la sanzione prevista va addirittura dai 5.000 ai 30.000 euro.
Il divieto, che rischia di far saltare le innumerevoli manifestazioni estive nel corso delle quali vengono lecitamente poste in vendita bevande alcoliche, molte delle quali organizzate da associazioni culturali, enti locali e partiti politici, è previsto dall'art. 23 della legge n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), che ha come obiettivo quello di disincentivare la vendita e la somministrazione illecite sulle aree pubbliche di bevande alcoliche, specie in orari notturni e mediante distributori automatici, prevedendo pesanti sanzioni pecuniarie, oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature, ma che, volendo rendere difficile la vita agli "abusivi", va a colpire inopinatamente anche migliaia di operatori commerciali regolarmente provvisti di autorizzazione, oltre a vanificare l'organizzazione delle tante manifestazioni nell'ambito delle quali viene promossa la vendita di prodotti locali, fra i quali i vini.

Se, inoltre, il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

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