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Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei

Data: 23/09/2010 - Ora: 14:06
Categoria: Economia

Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei

Il Sindaco di Ostuni ha emesso un’ordinanza con la quale disciplina la raccolta e la vendita dei funghi epigei per la prossima stagione.

Con il provvedimento, il sindaco di Ostuniha disposto che: «la vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che han-no ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL, l'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate. La vendita di questi può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le a-ree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture autorizzate, così come individuate dall'Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle ASL.

La vendita di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione d'av-venuto controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore do-vrà presentare: una sola specie fungina, disposta a singolo strato; funghi interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei; il certificato d'avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore mi-cologo dell'ASL recante l'indicazione delle generalità e la residenza del raccoglitore professionale, della specie fun-gina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la consumazione del prodotto corret-tamente conservato ed eventuali avvertenze per il consumo; la dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta. I controlli e le prescrizioni non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo mentre le norme per la raccolta sul territorio della Regione Puglia è consentita tutti i giorni della settimana e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai 14 anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta (art. 3 della L.R. 14/2006 nonché per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge n, 352/1993).

E' vietata la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommaria-mente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti). E' vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicolare della vegetazione. E' comunque vie-tato distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina di qualunque specie; E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato racco-gliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre. La visita e la relativa certificazione sarà effettuata da personale tecnico del dipartimento di prevenzione e a tal fi-ne incaricato, ogni giovedì, presso l'ufficio d'igiene di Ostuni (sito sulla via dei colli) dalle ore 9.30 alle 12, previa ri-scossione delle somme previste dal vigente tariffario regionale.

Le specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione (a norma dell'art. 12 della L.R. n. 12/2003, e dell'art. 2 lettera C della L.R. 14/2006), sono: i Prataiolo maggiore, coltivato, Champignon, Prataiolo doppio anello, Ovulo buono, chiodino, famigliola buona, Orecchietta di Giuda, Porcino nero-bronzino, Prataiolo, pinarello, monetola, cappello granuloso, boleto giallo, pinarolo, porcino rosso, boleto reale, porcinello, gallinaccio-finferlo, porcino dal reticolo, cantarello giallo, agarico geotropo, trombetta da morto o corno dell'abbondanza, agari-co gigante, fungo dell'olmo o agarico dal piede di velluto, steccherino dorato, lattario delizioso o sanguigno, sanguinello, porcinello, mazza di tamburo, gambe secche, spugnola, corno dell'abbondanza, cardoncello o fungo della ferula, cardoncello o gelone o orecchione, famigliola gialla, champignon di coltivazione, morella o colombina maggio-re, puperazze o dardaro bianco, verdone, tricoloma colombetta, agarico equestre, prugnolo buono o fungo di San Giorgio, pioppino, tricoloma embricato, moretta, fungo del muschio, tricoloma portentoso, cordoncello o fungo dell'Eringeo e strofaria. Le violazioni delle disposizioni sulla raccolta e la vendita dei funghi, fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, saranno punite con le sanzioni previste dalla legge n. 352/1993, dal D.P.R. n. 376/1995 e dalla L.R. n. 14/2006 e dalle altre norme legislative e regolamentari in materia. La vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza è affidata agli Operatori Professionali di Vigilanza ed I-spezione dell'Azienda U.S.L., alla Polizia Municipale ed a tutti gli altri Organi di Polizia.

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