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Cittadini perseguitati e parcheggiatori abusivi, reato se c'è la minaccia

Data: 19/05/2009 - Ora: 09:40
Categoria: Cronaca

Commette reato il parcheggiatore abusivo che, con atteggiamento intimidatorio, minaccia l’automobilista. Importante sentenza della Cassazione Penale.

Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale di Italia dei Valori Giovanni D'agata segnala un importante sentenza relativa ad un annoso e diffuso problema di microcriminalità.

Gli automobilisti non solo di Lecce, ma anche del resto del territorio nazionale, potranno tirare un sospiro di sollievo, poiché finalmente saranno perseguiti penalmente tutti quei parcheggiatori abusivi che con atteggiamento minaccioso pretendono denaro nelle aree adibite a libero parcheggio in cambio di un fantomatico "controllo" dell'autovettura, che in realtà corrisponde ad una sorta di "pizzo" in stile minimalista.

E' da tempo che a tal uopo avevamo provveduto a comunicare le decine di segnalazioni pervenuteci da parte di cittadini "perseguitati" dai parcheggiatori abusivi che imperversano nelle strade del centro di Lecce (viale Marconi, viale dello stadio altezza del "Centrum", piazza Libertini, ecc…), chiedendo un intervento delle Autorità di Pubblica Sicurezza, per poter riportare un po' di tranquillità nella cittadinanza.

Non è raro, infatti, che al rifiuto di pagare la sosta dell'auto, questi soggetti siano soliti togliere i tappi dai copertoni (se la sosta è di breve durata) fino ad arrivare al taglio delle gomme se non ad atti di vero e proprio vandalismo.

Ora la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 20072/2009) ha stabilito che commette reato il parcheggiatore abusivo che, con atteggiamento intimidatorio, minaccia l'automobilista per farsi dare qualche euro. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno osservato "che la richiesta avanzata dal (…) con atteggiamento intimidatorio, era mirata a conseguire l'ingiusto profitto di € 1,50 sicché,correttamente, il fatto è stato inquadrato nel reato di tentata estorsione, e, pertanto, correttamente sono state escluse le ipotesi meno gravi di cui agli art. 393 e 610 c.p..

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