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Data: 04/12/2019 - Ora: 12:09
Categoria:
Politica
Per i beneficiari di Rdc arriva l’obbligo di lavorare sino a 16 ore alla settimana per il proprio Comune di residenza.
Via libera ai Puc, i progetti dei comuni utili alla collettività, la partecipazione ai quali è obbligatoria per tutti i beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc).
In altre parole, i percettori del sussidio dovranno lavorare nell’ambito dei progetti organizzati dal comune di residenza, progetti che possono essere realizzati in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
Facciamo allora un breve punto della situazione sul Reddito di cittadinanza: lavori di pubblica utilità obbligatori, chi deve parteciparvi, quante sono le ore di attività settimanali previste, di quali tipologie di attività si tratta.
Innanzitutto, va chiarito che l’attività svolta nell’ambito dei Puc non è assimilabile alle attività di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo: non spettano, dunque, le stesse garanzie e le stesse tutele riconosciute ai lavoratori dipendenti, né ai collaboratori o ai lavoratori autonomi.
Inoltre, sono obbligati alla partecipazione ai progetti a pena di decadenza dall’erogazione dell’RdC sia coloro che hanno stipulato il Patto per il lavoro, che le persone che hanno stipulato il Patto per l’inclusione sociale. La partecipazione resta facoltativa per i beneficiari non tenuti agli obblighi connessi al sussidio (persone che già lavorano, studenti, caregiver, over65…).
Come funzionano i progetti di utilità sociale?
Il decreto Rdc e il provvedimento attuativo stabiliscono che dell’organizzazione dei progetti utili alla comunità è titolare il Comune, che può però avvalersi della collaborazione di enti pubblici o del Terzo Settore.
I Puc possono riguardare l’ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
I percettori di Rdc:
non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente degli enti coinvolti nel progetto;
non possono ricoprire ruoli o posizioni nell’organizzazione degli enti coinvolti;
non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti;
non possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico degli enti coinvolti.
La partecipazione ai Puc non consiste in un’attività assimilabile a quella di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, quindi i beneficiari di Rdc coinvolti nei progetti non godono delle stesse tutele accordate ai lavoratori. Sono però garantite le dell’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali: il premio dovuto sarà fissato nella forma di «premio speciale unitario» con decreto ministeriale.
L’impegno richiesto ai beneficiari di Rdc va da un minimo di 8 ore a un massimo di 16 ore settimanali. Le presenze giornaliere dei beneficiari del Rdc, l’ora inizio e fine dell’attività, sono riportate in un apposito registro, numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni foglio dal legale rappresentante legale dell’amministrazione o da un suo delegato. Il registro può essere istituito e tenuto in forma telematica.
Deve essere garantita la partecipazione ai progetti del Comune almeno da parte di almeno un componente per ogni nucleo familiare (viene scelto quello più giovane). Il Comune deve garantire anche la partecipazione di coloro che percepiscono i sussidi più elevati.
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