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Patente e libretto dovranno coincidere? Facciamo chiarezza: riguarda le macchine aziendali

Data: 27/10/2014 - Ora: 11:33
Categoria: Economia

macchine

Dal 3 novembre dovranno essere apportate modifiche sulle carte di circolazione. Le sanzioni sono salatissime da 705 a 3500 euro.

La norma interessata è l’art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada (introdotto con la l. n. 120/2010), tale disposizione prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 dello stesso art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing) dai quali derivano variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari. La modifica di cui tanto si discute riguarderà le auto aziendali.

La medesima norma – si legge nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 – ha inoltre demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada l’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e, conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del d.P.R. n. 495/1992, adottata con il d.P.R. 28 settembre 2012 n. 198 il quale ha introdotto l’art. 247 bis, rubricato " Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi"

Detto decreto è in vigore dal 7 dicembre 2012, ma come spesso accade il legislatore introduce nell’ordinamento leggi spesso di difficile applicazione.

Infatti, è stato necessario rinviare alla concreta applicazione delle disposizioni suddette. Sono serviti quasi due anni per la realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.

Le disposizioni saranno quindi applicabili concretamente dal 3 novembre 2014, da questa data potranno essere irrogate sanzioni, in caso di violazione, da euro 705 a euro 3.526.

In particolare ad essere interessati saranno:

- il proprietario del veicolo, ivi compreso il "trustee", il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);

- il locatario (nel caso del leasing);

- l’usufruttuario.

Le nuove procedure, al momento, troveranno applicazione esclusivamente per le carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi. Nello specifico, facciamo riferimento alle ipotesi in cui:

- Vi sia una variazione della denominazione dell’ente;

- Vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;

- Un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente; che

- Si debba procedere alla intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250

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