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Data: 18/04/2012 - Ora: 11:01
Categoria:
Economia
E’ una tassa odiosa nella sua filosofia di fondo, che ha a che fare con la carne viva delle persone
Sgradita sorpresa per i vincitori delle borse di studio "Ritorno al Futuro", per la formazione post universitaria. Nei prossimi giorni riceveranno i Cud attestanti la "retribuzione" e dovranno allegarli alla denuncia dei redditi. Le borse infatti faranno reddito: "ci avevano detto – ha precisato oggi l'assessore all'Istruzione Alba Sasso – che era tassabile solo la parte "italiana" delle borse, che sono in gran parte finanziate con fondi europei". Invece il ministero del Lavoro ha chiarito che beneficiaria dei finanziamenti risulta la Regione e che invece i singoli assegnatari di borsa dovranno inserire tutte le somme ricevute nella dichiarazione dei redditi e così si sta comportando di conseguenza l'Agenzia delle Entrate.
"Non condividiamo questa posizione – dichiara la Sasso - ma dobbiamo comunque emettere i Cud come ci è stato chiesto dall'Agenzia delle Entrate. Ci siamo tuttavia fermati un attimo in vista del maxiemendamento in discussione alla Camera che coinvolge anche le borse dei medici specializzandi. Aspettiamo come andrà a finire, ma dovremo mandare in ogni caso una lettera a tutti gli studenti che chiarisca la situazione, che non deriva da una responsabilità della Regione. E approfondiremo la questione con i legali della Regione". E' netto invece l'assessore alle Politiche giovanili, Nicola Fratoianni: "E' una tassa particolarmente odiosa e insopportabile quella sulle borse di studio. E non serve un raffinato legale per capire che definire la Regione quale "beneficiaria" delle somme e gli studenti invece percettori di reddito è un controsenso. In più, lo Stato italiano tassa somme che provengono dalla Ue, quindi si prende una parte di finanziamenti europei che dovrebbero limitare il divario tra regioni ricche e meno ricche. Valuteremo ogni possibilità di opporci a questa impostazione, in modo da limitare i danni. I singoli studenti potranno comunque tutelare i loro diritti eventualmente ricorrendo e li appoggeremo". Secondo Fratoianni "l'ondivago atteggiamento dell'Agenzia delle entrate poi ci ha danneggiati nella definizione degli importi delle borse di studio. Se avessimo saputo prima che sarebbero state tutte tassate, avremmo potuto diminuirne il numero e aumentarne gli importi, in modo da assorbire la tassazione. In più, la tassazione oggi colpisce i ceti meno abbienti, che si vedono aumentare le tasse proprio in virtù di una borsa di studio percepita e che oggi devono fare i conti con affitti, spese di viagio, tasse universitarie per master che avevano calibrato su una cifra al netto delle imposte che piovono oggi". "E' una tassa – denuncia – odiosa nella sua filosofia di fondo, che ha a che fare con la carne viva delle persone. E' insopportabile, faremo quello che sarà possibile fare, speriamo che sia corretta già con il decreto fiscale". "Si parla tanto di equità, di crescita – conclude – e invece ci si accanisce sugli studenti".
Di seguito, una scheda riepilogativa sulla vicenda:
La Direzione Regionale Entrate Puglia con nota protocollo n. 917/27935 del 9 luglio 2010 ha risposto ad un interpello della Regione che ha sottoposto il caso delle borse di studio "Ritorno al futuro"concesse dai DD.DD. n. 376/2008 e n. 2028/2008 per la frequenza di master post universitari,finanziate per il 50% a valere sul FSE (fondi UE) e per il restante 50% con fondi statali e regionali. La risposta della DRE è stata nel senso della completa esenzione da tassazione della quota di borsa di studio erogata mediante fondi comunitari, in virtù della sentenza della Corte digiustizia della Comunità europea del 25/10/2007, (427/05), recepita dalla corte di Cassazione nella sentenza n. 2082 del 30/01/2008, la quale afferma il generale divieto di detrazione o trattenuta relativamente a somme erogata dalla UE a titolo di contributo. A seguito di ulteriori richieste di chiarimento il Ministero del Lavoro con nota del 17 ottobre 2011 prot. 0004397 ha fornito una precisazione sulla definizione di "beneficiario" contenuta nell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilendo che le persone fisiche titolari di borse di studio cofinanziate con fondi strutturali non rientrano in tale definizione e che, pertanto, l'amministrazione regionale in qualità di sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF prevista dall'art. 24 del DPR 600/1973 sull'intero importo della borsa di studio(da considerare reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) compresa la parte finanziata con fondi strutturali dell'Unione Europea. Sulla base di tale precisazione l'Agenzia delle Entrate, superando il precedente orientamento, ritiene che l'amministrazione regionale, in qualità di sostituto d'imposta, debba applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF prevista dall'art. 24 del DPR n. 600/1973 sull'intero importo della borsa di studio, da considerare reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR, compresa la parte finanziata con fondi strutturali dell'Unione Europea. Alla luce di tale nuova interpretazione l'Amministrazione regionale ha dovuto adeguare la tassazione delle borse di studio erogate nell'anno 2011 indicando nel CUD, che a giorni sarà recapitato ai destinatari della borsa di studio, l'importo totale da assoggettare a IRPEF secondo il nuovo orientamento indicato dall'Agenzia delle Entrate. Per le erogazioni ancora da effettuare questa Amministrazione è in attesa di conoscere la definitiva approvazione del decreto fiscale in discussione alla Camera, dopo l'intervenuta approvazione del Senato, che contiene una novità di rilievo in tale materia. Nel maxiemendamento al decreto fiscale (DL 16/2012) è prevista una modifica del trattamento fiscale delle borse di studio che vedrebbe l'esenzione IRPEF fino all'importo di € 11.500,00; in tal modo contribuirebbe a formare reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente solo la parte eccedente l'importo di € 11.500,00.
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