02/09/2010 20:42:52

Riammessa la Lista Io Sud nella Circoscrizione di Foggia

n particolare, l’Avv. Quinto ha sottolineato che l’attestazione del pubblico ufficiale che autentica le firme fa fede fino a querela di falso

Fra tante notizie di esclusioni di liste vi è invece la riammissione della lista “IO SUD MPA” disposta dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari che ha accolto il ricorso redatto dall’Avv. Pietro Quinto, avvocato amministrativista, avverso il provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale nella circoscrizione di Foggia. L’esclusione era stata disposta dall’Ufficio Circoscrizionale che non aveva riconosciuto la validità della sottoscrizione di oltre 400 elettori.



Con provvedimento adottato ieri, l’Ufficio centrale regionale ha ritenuto giuridicamente fondate le deduzioni difensive svolte dall’Avv. Pietro Quinto nell’interesse della lista esclusa, il quale ha evidenziato, anche attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali, l’erroneità della decisione assunta dall’Ufficio circoscrizionale posto che le sottoscrizioni degli elettori della lista IO SUD rispettavano le modalità di presentazione previste dalla legge. In particolare, l’Avv. Quinto ha sottolineato che l’attestazione del pubblico ufficiale che autentica le firme fa fede fino a querela di falso e, pertanto, fino a quando la falsità non venga accertata nei modi di legge, deve ritenersi valido il documento con il quale viene attestata la autenticità delle sottoscrizioni.



 Al fine di dimostrare la regolarità delle modalità di autenticazione, la lista ricorrente ha anche prodotto le dichiarazioni sostitutive dei pubblici ufficiali autenticatori attestanti che i sottoscrittori per i quali non risultavano riportati gli estremi del documento di identificazione erano stati identificati per conoscenza personale. Sicché dette sottoscrizioni non potevano essere escluse dal numero di quelle conteggiate al fine di calcolare il quorum necessario richiesto dalla normativa. L’Ufficio centrale ha altresì accolto il motivo di ricorso che censurava la decisione dell’Ufficio circoscrizionale di non ritenere valide le sottoscrizioni di alcuni elettori per i quali non era stato allegato il certificato elettorale, evidenziando come tale decisione si ponesse in contrasto con principi ormai consolidati che riconoscono in detta omissione una irregolarità sanabile.
03/03/2010

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